Capo II

Art. 7

Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive

In vigore dal 14 mar 2021
1. Il Ministero può istituire, per ciascuna specie di coltura, Registri di varietà al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse anche quando queste sono linee «inbred» o ibridi destinati a servire, a loro volta, da componenti per la costituzione di altre varietà finali e le loro sementi sono commercializzate con propria denominazione. 2. L'istituzione dei Registri di varietà è obbligatoria per le varietà di patate, di barbabietola da zucchero e da foraggio, per le varietà di specie foraggere, cereali, oleaginose e da fibra, nonché per le varietà di specie ortive, limitatamente alle specie indicate nell'allegato II del presente decreto, di cui costituisce parte integrante. È facoltà del Ministero istituire «Registri volontari» per specie agrarie e ortive diverse da quelle contemplate nell'allegato II, a fronte di un interesse economico concreto per tali specie. L'elenco dei registri volontari istituiti è riportato nell'allegato III al presente decreto di cui costituisce parte integrante. 3. I Registri di varietà di specie ortive sono suddivisi in: a) Registro delle varietà le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi standard»; b) Registro delle varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard». 4. I Registri delle varietà, la cui tenuta è affidata al Ministero, consultabili e resi pubblici nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all' della legge 4 giugno 1984, n. 194, devono riportare obbligatoriamente, oltre alla denominazione della varietà, il codice (SIAN) identificativo della stessa, la data del decreto di iscrizione e la data dell'ultimo decreto di rinnovo dell'iscrizione oltre al codice (SIAN) del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà. 5. Nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante agrarie e ortive sono iscritte le varietà da conservazione e le varietà di specie di piante ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. 6. Per ogni varietà iscritta, il Ministero istituisce un fascicolo che comprende una descrizione della varietà e la documentazione presentata ai fini dell'ammissione. Tale fascicolo, relativo alle varietà iscritte e a quelle cancellate dal Registro delle varietà, è tenuto a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione dell'Unione europea. Le informazioni reciproche sono riservate. 7. I fascicoli relativi all'iscrizione delle varietà sono accessibili, a titolo personale ed esclusivo, a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Allorchè il costitutore abbia chiesto, in conformità all', comma 3, il segreto sui componenti genealogici della varietà e sui risultati degli esami sugli stessi, è escluso l'accesso alle predette informazioni. 8. Per ogni varietà iscritta viene comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta dei suddetti soggetti verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varietà in questione da altre varietà analoghe. La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee «inbred» o ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per la costituzione di altre varietà finali. 9. Tutte le modifiche apportate ai Registri nazionali delle varietà, nonché ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di una varietà, sono notificate agli Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-7

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