Capo I

Art. 4

Classificazioni dei prodotti sementieri

In vigore dal 14 mar 2021
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi: a) foraggere; b) cereali; c) barbabietole; d) oleaginose e da fibra; e) ortaggi; f) patate; g) miscugli; h) altri prodotti sementieri diversi da quelli indicate dalle lettere precedenti. 2. Ai fini della classificazione dei prodotti sementieri le specie appartenenti ai gruppi di cui al comma 1, ad eccezione dei miscugli, sono elencate nell'allegato I al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce, conformemente alle disposizioni europee, eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui all'allegato I. 3. I prodotti sementieri appartenenti ai gruppi di cui al comma 1, e alle specie di cui all'allegato I, si suddividono nelle seguenti categorie: a) categoria pre-base: le sementi e i materiali di moltiplicazione di generazioni antecedenti la categoria base, prodotti dal costitutore o aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà a partire dalla selezione conservatrice; b) categoria di base: le sementi e i materiali di moltiplicazione, prodotti dal costitutore o aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà; c) categoria certificata: le sementi e i materiali di moltiplicazione derivanti da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione; d) categoria commerciale: le sementi e i materiali di moltiplicazione di piante erbacee, ad esclusione delle sementi ortive, non classificabili nella «categoria di base» o nella «categoria certificata» e identificabili soltanto tramite la specie; e) categoria standard: le sementi e i materiali di moltiplicazione di specie ortive, per le quali è previsto l'obbligo del registro varietale, prodotte da varietà dotate di sufficiente identità e purezza varietale; f) categoria «mercantile ortiva»: le sementi e i materiali di moltiplicazione di specie ortive, diverse da quelle elencate nell'allegato II, sezione C, per le quali non è previsto l'obbligo del registro varietale e che devono rispondere alle condizioni di cui all'allegato VI, sezione II. 4. I prodotti sementieri delle categorie pre-base, base e certificata devono essere ufficialmente controllati e certificati. 5. I requisiti delle categorie di cui al comma 3 sono stabiliti al Capo III.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-4

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Classificazioni dei prodotti sementieri (Art. 4 Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo