Capo II
Art. 11
Iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali
In vigore dal 14 mar 2021
1. L'iscrizione è disposta dal Ministero con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente.
2. Il costitutore è tenuto alla conservazione in purezza della varietà, con la quale viene garantito il mantenimento dei requisiti di cui all', che effettua direttamente o demanda ad un responsabile della conservazione in purezza.
3. Nel caso di varietà iscritte d'ufficio e il cui costitutore è sconosciuto, il Ministero incarica della conservazione in purezza un soggetto pubblico o privato che opera nel campo sementiero e che offre la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.
4. Se i soggetti di cui ai commi 2 e 3 non adempiono alle prescrizioni relative al mantenimento in purezza della varietà, nel caso in cui la varietà abbia un interesse economico di valenza nazionale o nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, il Ministero assegna tale compito ad altro soggetto, pubblico o privato, che assume gli obblighi del costitutore. Nei suoi confronti il Ministero definisce le modalità di distribuzione della semente di base.
Storico versioni
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