Capo II

Art. 14

Gestione dei Registri nazionali delle varietà

In vigore dal 14 mar 2021
1. L'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia così estesa da giustificarla o, comunque, abbia un interesse economico rilevante o se la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità. Per le varietà da conservazione e per le varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, detti requisiti sono stabiliti al Capo VI. 2. Le domande di rinnovo devono essere presentate dal costitutore entro i due anni antecedenti alla scadenza dell'iscrizione. Tale scadenza non si applica alle varietà da conservazione, alle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e ai miscugli di preservazione di cui al Capo VI. Per quest'ultime, le domande di rinnovo vanno presentate prima della scadenza dell'iscrizione. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le procedure per la verifica delle varietà, nel secondo quinquennio di validità della registrazione, ai fini del rinnovo della loro iscrizione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-14

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Gestione dei Registri nazionali delle varietà (Art. 14 Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo