Capo II
Art. 16
Equivalenza dell'iscrizione nei Registri varietali e selezione conservatrice equivalente
In vigore dal 14 mar 2021
1. Le condizioni poste dal presente decreto per l'iscrizione nei Registri delle varietà valgono anche per le varietà costituite in altri Stati membri o Paesi terzi. L'iscrizione di una varietà nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie o di ortive, o in un Registro nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, conformemente alle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, può considerarsi equivalente all'iscrizione nel Registro delle varietà di cui all', comma 1, limitatamente ai requisiti di differenziabilità, stabilità e omogeneità. L'iscrizione di una varietà in un Registro di un Paese terzo può considerarsi parimenti equivalente qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che gli esami ufficiali delle varietà effettuati in detti Paesi, ai fini della iscrizione nel Registro, offrano le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri.
2. La conservazione in purezza di una varietà iscritta o presentata all'iscrizione nei Registri di cui all', comma 1, può essere effettuata in un Paese terzo, anziché in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea, qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che i controlli della selezione conservatrice, effettuati in detto Paese terzo, offrano le stesse garanzie dei controlli effettuati negli Stati membri.
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