Capo VI

Art. 65

Condizioni di commercializzazione

In vigore dal 14 mar 2021
1. La produzione dei prodotti sementieri di varietà da conservazione e di varietà prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, e la loro commercializzazione devono avvenire nel rispetto della normativa fitosanitaria nazionale e dell'Unione. 2. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni: a) sono state prodotte nella loro zona di origine o in una delle zone di cui all'; b) sono commercializzate nella loro zona di origine. 3. In deroga al comma 2, lettera b), possono essere approvate ulteriori zone di commercializzazione a condizione che queste siano comparabili con le zone di origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varietà in questione. In tale caso il quantitativo di sementi necessario per la produzione della quantità minima di cui all', è riservato alla conservazione della varietà nella sua zona d'origine. L'approvazione delle ulteriori zone di cui al presente comma è oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 4. Nel caso sia stata applicata la deroga di cui all', comma 1, non si può far ricorso all'ulteriore deroga prevista dal comma 3. 5. In deroga all', comma 1, si può autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi foraggere di vari generi, specie e se del caso sottospecie, destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale, di cui all', comma 1, lettera c), nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, di cui all'. Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggere, e di piante non foraggere ai sensi del presente decreto. Dette miscele sono designate come: «miscele di sementi per la preservazione». 6. Se la miscela di sementi per la preservazione contiene una varietà da conservazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 47 a 61.
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