Capo VI

Art. 70

Controlli ufficiali a posteriori

In vigore dal 14 mar 2021
1. L'autorità competente per l'esecuzione dei controlli ufficiali delle sementi prodotte da varietà da conservazione o di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, è il Ministero che, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinati compiti relativi a tali controlli conformemente all'. 2. I controlli di cui al comma 1, sono effettuati a posteriori mediante sondaggi per verificarne l'identità e la purezza varietale, nonché sulle modalità di applicazione dell'etichettatura, stabilite ai sensi dell'. 3. Le sementi prodotte da varietà da conservazione o di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 54 a 61, con particolare attenzione alla varietà, alle zone di produzione delle sementi e alle quantità e sono soggette a controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione al fine di verificare i requisiti richiesti. 4. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'.
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Controlli ufficiali a posteriori (Art. 70 Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo