Capo VI
Art. 68
Chiusura degli imballaggi e dei contenitori
In vigore dal 14 mar 2021
1. Le sementi delle varietà da conservazione, di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e le miscele di sementi per la preservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi e appositamente sigillati.
2. Gli imballaggi e i contenitori sono sigillati dal produttore in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore sull'imballaggio o sul contenitore.
3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta del cartellino o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-68