Capo VI

Art. 68

Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

In vigore dal 14 mar 2021
1. Le sementi delle varietà da conservazione, di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e le miscele di sementi per la preservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi e appositamente sigillati. 2. Gli imballaggi e i contenitori sono sigillati dal produttore in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore sull'imballaggio o sul contenitore. 3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta del cartellino o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-68

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Chiusura degli imballaggi e dei contenitori (Art. 68 Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo