Capo VI

Art. 73

Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione

In vigore dal 14 mar 2021
1. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel Registro nazionale delle varietà da conservazione di cui all', è riconosciuto, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della «Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare», istituita dall' della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni di cui al presente Capo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.
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Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione (Art. 73 Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo