Capo VI
Art. 66
Restrizioni quantitative
In vigore dal 14 mar 2021
1. Per ciascuna varietà da conservazione di specie agrarie, la quantità di sementi commercializzata non deve superare lo 0,5 per cento della quantità di sementi, della stessa specie, utilizzata in ambito nazionale per una stagione di semina. Tale quantità è rapportata a quella necessaria per seminare 100 ettari qualora quest'ultima risultasse maggiore. Per le specie Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus e Helianthus annuus la percentuale non deve superare lo 0,3 per cento.
2. La quantità totale di sementi di varietà da conservazione di specie agrarie commercializzate non deve superare il 10 per cento delle sementi, della specie in questione, utilizzate annualmente sul territorio nazionale. Se tale percentuale corrisponde a una quantità inferiore a quella necessaria per seminare 100 ettari il valore massimo viene rapportato a tale superficie.
3. Per ciascuna varietà da conservazione di specie ortive, la quantità di sementi commercializzata annualmente non deve superare quella necessaria per la coltivazione delle superfici indicate all'allegato XI al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, per le specie interessate.
4. La commercializzazione delle sementi di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, è consentita se realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo fissato all'allegato XII al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, per le specie interessate.
5. La quantità totale delle sementi per la preservazione che compongono le miscele commercializzate annualmente non deve superare il 5 per cento del peso totale delle miscele di piante foraggere commercializzate nel medesimo anno sul territorio nazionale.
Storico versioni
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