Capo VI

Art. 55

Zona di produzione delle sementi

In vigore dal 14 mar 2021
1. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere prodotte esclusivamente nella zona di origine. Se in tale zona risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione o di produzione delle sementi di cui agli , per un motivo specifico connesso all'ambiente, si può autorizzare la produzione di sementi in altre zone, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. Le sementi prodotte in queste ulteriori zone possono essere utilizzate esclusivamente nelle zone di origine. 2. Le ulteriori zone di produzione delle sementi, individuate ai sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione europea e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-55

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