Capo VI

Art. 54

Zona di origine

In vigore dal 14 mar 2021
1. Al momento dell'ammissione di una varietà da conservazione viene determinata la «zona di origine», ovvero la zona o le zone di coltivazione tradizionale di tale varietà alle cui condizioni la varietà medesima sia naturalmente adattata. Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. 2. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione è stabilita di comune accordo. 3. La zona di origine identificata è notificata alla Commissione europea. 4. Al momento dell'autorizzazione alla commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, viene definita la zona cui tale miscela è naturalmente associata e designata, di seguito, denominata «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle regioni e province autonome e dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche e da organizzazioni riconosciute a tale fine. 5. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione è stabilita di comune accordo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-54

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