Capo VI

Art. 49

Ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

In vigore dal 14 mar 2021
1. È ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante agrarie, degli ecotipi e delle varietà locali di cui all', comma 1, lettera a), alle condizioni previste dagli . Tali ecotipi o varietà sono iscritti nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie come: «varietà da conservazione». 2. È ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate come «sementi certificate di una varietà da conservazione» oppure controllate come «sementi standard di una varietà da conservazione» degli ecotipi e delle varietà di cui all', comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli . Tali ecotipi o varietà sono iscritti nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive come «varietà da conservazione» le cui sementi devono essere certificate conformemente all' ovvero controllate conformemente all'. 3. È ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante ortive le cui sementi possono essere controllate come «sementi standard di una varietà da conservazione», degli ecotipi e delle varietà di cui all', comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli . Tali ecotipi o varietà sono iscritti nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive come «varietà da conservazione» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'. 4. È ammessa l'iscrizione delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante ortive, di cui all', comma 1, lettera b), le cui sementi possono essere unicamente controllate come «sementi standard di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari». Tali varietà sono ammesse nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive come «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-49

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Ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. (Art. 49 Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo