Capo V
Art. 46
Divieto di coltivare varietà per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente o perché non adatta alla coltivazione nel territorio nazionale.
In vigore dal 14 mar 2021
1. Il Ministero può chiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare l'impiego, in tutto o in parte del territorio nazionale, di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà o a prescrivere condizioni appropriate di coltivazione della varietà medesima e, nel caso di cui alla successiva lettera c), anche specifiche condizioni di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o possa nuocere all'integrità di altre varietà o specie;
b) in base a esami ufficiali in coltura, si sia constatato che la varietà non produce, in nessuna parte del territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varietà comparabile ammessa nel territorio nazionale o se è noto che la varietà, per natura e classe di maturità, non è adatta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio nazionale;
c) sussistano valide ragioni, diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la richiesta alla Commissione europea è presentata dal Ministero anche su segnalazione dei Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza.
Storico versioni
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