Capo IV
Art. 42
Responsabilità di chi commercializza i prodotti sementieri
In vigore dal 14 mar 2021
1. Chi vende o pone in commercio prodotti sementieri nelle confezioni originali di ditte sementiere o in quelle originarie estere per i prodotti importati, non è responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri e figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni del presente decreto, non presentino segni di alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-42