Capo V
Art. 44
Requisiti minimi e difficoltà di approvvigionamento
In vigore dal 14 mar 2021
1. Ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, il Ministero può ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti all'allegato VI secondo le norme dell'Unione vigenti.
2. Ricorrendo le cause di cui al comma 1, il Ministero può autorizzare secondo le norme dell'Unione vigenti, la commercializzazione di materiali sementieri appartenenti a varietà non iscritte nei Registri di varietà di cui all', nè nei cataloghi comuni delle varietà di specie di piante agricole e orticole.
3. Può essere autorizzata dal Ministero la certificazione ufficiale di sementi di base non rispondenti alle condizioni di cui all'allegato VI per quanto riguarda la facoltà germinativa. In tal caso il cartellino ufficiale dovrà indicare che trattasi di sementi con germinabilità ridotta.
4. Il Ministero può autorizzare, nell'interesse di un rapido approvvigionamento di materiale sementiero, la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale, dei prodotti sementieri per i quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato VI per quanto riguarda la facoltà germinativa. I prodotti sementieri sono accompagnati, durante il trasporto dal produttore al primo destinatario commerciale, da una dichiarazione del produttore medesimo relativa alla germinabilità. Tale dichiarazione rimane in possesso del primo destinatario commerciale delle sementi; la certificazione è consentita a condizione che sia presentato al Ministero o all'organismo delegato un rapporto di analisi provvisoria dei prodotti sementieri di cui si chiede la certificazione e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario. A tali fini, sono assimilati al primo destinatario commerciale le cooperative, i consorzi e le associazioni di agricoltori. Il fornitore deve garantire, mediante apposita dichiarazione, la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria, tale facoltà germinativa, che non dovrà essere inferiore a quella minima prescritta e deve risultare dal cartellino ufficiale.
5. Può essere autorizzata dal Ministero la commercializzazione delle sementi di riso con facoltà germinativa ridotta all'80 per cento rispetto a quella richiesta nell'allegato VI. La germinabilità all'80 per cento deve essere specificata sul cartellino ufficiale.
6. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per i prodotti sementieri provenienti dai Paesi membri dell'Unione europea.
Per i prodotti sementieri da importare da Paesi terzi le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto per quelli ottenuti da moltiplicazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea con un materiale di pre-base, di base, certificato di prima riproduzione, ove previsto, certificato come tale in uno degli Stati dell'Unione europea.
7. Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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