Capo V

Art. 43

Deroga per piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici

In vigore dal 14 mar 2021
1. In deroga alle disposizioni di cui all', il Ministero può autorizzare i produttori o i loro rappresentanti in Italia a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico. 2. In deroga alle disposizioni di cui all' il Ministero, può autorizzare i costitutori aventi sede in Italia a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purchè le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione ai sensi dell'. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.
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Deroga per piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici (Art. 43 Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo