Capo IV

Art. 37

Locali di commercializzazione

In vigore dal 14 mar 2021
1. Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti sementieri è vietato detenere i prodotti che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni del presente decreto. 2. Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, devono essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a centimetri 10 per centimetri 20 recanti la dicitura: «Prodotto non destinato alla riproduzione».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-37

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