Capo IV

Art. 33

Imballaggi e cartellino relativo alla commercializzazione delle sementi di specie ortive standard

In vigore dal 14 mar 2021
1. Gli imballaggi di sementi standard devono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore previsto dal comma 2 e sull'imballaggio stesso. Essi devono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente dal responsabile dell'apposizione del cartellino. 2. Gli imballaggi di sementi standard sono muniti di un cartellino del fornitore oppure di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali della Comunità conformemente all'allegato VII, sezione IV. 3. Le ditte sementiere possono riconfezionare sementi di specie ortive della categoria standard a condizione che appongano, alle nuove confezioni poste in vendita, un proprio cartellino in sostituzione di quello precedentemente applicato. 4. In caso di varietà di specie ortive note al 1° luglio 1970, sul cartellino del fornitore si può fare riferimento ad una selezione conservatrice già riconosciuta della varietà. Tale riferimento, segue la denominazione varietale dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino, e non deve prevalere sulla denominazione varietale. 5. Le ditte sementiere che appongono il cartellino su sementi standard devono: a) informare il Ministero dell'inizio e della fine della loro attività; b) tenere una contabilità relativa a tutte le partite di sementi standard, che deve essere mantenuta a disposizione del Ministero per almeno tre anni attraverso i sistemi di tracciabilità di cui all'; c) prelevare un campione di ciascun lotto destinato alla commercializzazione e tenerlo a disposizione del Ministero per almeno due anni. 6. Le operazioni di cui al comma 2 e al comma 5, lettere b) e c), sono sottoposte a controllo ufficiale secondo le disposizioni di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-33

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Imballaggi e cartellino relativo alla commercializzazione delle sementi di specie ortive standard (Art. 33 Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo