Capo IV

Art. 36

Tracciabilità dei prodotti sementieri

In vigore dal 14 mar 2021
1. Le ditte sementiere istituiscono sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire, per ciascun stabilimento, l'identificazione degli operatori professionali che forniscono loro i prodotti sementieri e degli operatori professionali ai quali forniscono ogni unità di vendita. 2. I sistemi di registrazione di cui al comma 1, adottati dalle ditte sementiere, devono consentire di identificare, in maniera inequivocabile, tutti i prodotti sementieri che entrano nello stabilimento distinguendo fra prodotti destinati ad essere lavorati in conto proprio ovvero per conto terzi e prodotti importati, nonché tutti i lotti di prodotti sementieri che vengono prodotti, registrando i dati inerenti le lavorazioni cui vengono sottoposti in modo da assicurare la completa tracciabilità dei lotti commercializzati. 3. Il Ministero o l'organismo delegato verificano la validità dei sistemi di tracciabilità adottati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-36

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Tracciabilità dei prodotti sementieri (Art. 36 Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo