Capo VI
Art. 59
Analisi delle sementi
In vigore dal 14 mar 2021
1. Le analisi delle sementi agrarie, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all', sono soggette a vigilanza ufficiale. Tali analisi vanno eseguite conformemente ai protocolli internazionali, o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale.
2. Le analisi delle sementi ortive da conservazione o di quelle sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli , sono realizzate conformemente ai protocolli internazionali o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale.
3. Al fine dell'effettuazione delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione deve soddisfare le condizioni previste dall'allegato IV.
4. Le analisi di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-59