Capo VI

Art. 59

Analisi delle sementi

In vigore dal 14 mar 2021
1. Le analisi delle sementi agrarie, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all', sono soggette a vigilanza ufficiale. Tali analisi vanno eseguite conformemente ai protocolli internazionali, o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale. 2. Le analisi delle sementi ortive da conservazione o di quelle sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli , sono realizzate conformemente ai protocolli internazionali o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale. 3. Al fine dell'effettuazione delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione deve soddisfare le condizioni previste dall'allegato IV. 4. Le analisi di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-59

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Analisi delle sementi (Art. 59 Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.) — Testo vigente | Portale Normativo