Art. 59 · Analisi delle sementi
Capo VI

Art. 59

59 / 87

Analisi delle sementi

In vigore dal 14 mar 2021
1. Le analisi delle sementi agrarie, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all', sono soggette a vigilanza ufficiale. Tali analisi vanno eseguite conformemente ai protocolli internazionali, o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale. 2. Le analisi delle sementi ortive da conservazione o di quelle sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli , sono realizzate conformemente ai protocolli internazionali o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale. 3. Al fine dell'effettuazione delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione deve soddisfare le condizioni previste dall'allegato IV. 4. Le analisi di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-59