Capo VI
Art. 57
Controllo delle colture di sementi
In vigore dal 14 mar 2021
1. Il Ministero o l'organismo delegato provvede al controllo ufficiale della conformità delle sementi di varietà da conservazione di specie agrarie e ortive alle disposizioni del presente decreto, mediante ispezioni alle colture, con particolare riguardo alla varietà, ai siti di produzione delle sementi e alle quantità.
2. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-57