Art. 54 · Zona di origine
Capo VI

Art. 54

54 / 87

Zona di origine

In vigore dal 14 mar 2021
1. Al momento dell'ammissione di una varietà da conservazione viene determinata la «zona di origine», ovvero la zona o le zone di coltivazione tradizionale di tale varietà alle cui condizioni la varietà medesima sia naturalmente adattata. Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. 2. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione è stabilita di comune accordo. 3. La zona di origine identificata è notificata alla Commissione europea. 4. Al momento dell'autorizzazione alla commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, viene definita la zona cui tale miscela è naturalmente associata e designata, di seguito, denominata «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle regioni e province autonome e dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche e da organizzazioni riconosciute a tale fine. 5. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione è stabilita di comune accordo.
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