Capo VI
Art. 54
54 / 87Zona di origine
In vigore dal 14 mar 2021
1. Al momento dell'ammissione di una varietà da conservazione viene determinata la «zona di origine», ovvero la zona o le zone di coltivazione tradizionale di tale varietà alle cui condizioni la varietà medesima sia naturalmente adattata. Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine.
2. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione è stabilita di comune accordo.
3. La zona di origine identificata è notificata alla Commissione europea.
4. Al momento dell'autorizzazione alla commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, viene definita la zona cui tale miscela è naturalmente associata e designata, di seguito, denominata «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle regioni e province autonome e dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche e da organizzazioni riconosciute a tale fine.
5. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione è stabilita di comune accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-54