Capo IV

Art. 34

Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

In vigore dal 20 feb 2020
1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) carriera dei funzionari;»; b) all', comma 4-bis, la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «cinque»; c) all' sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 dopo le parole «svolge mansioni esecutive» sono aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse»; 2) al comma 4-bis, la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «sei»; d) all' la parola «cinque» è sostituita dalla seguente «quattro»; e) all' la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «sei»; f) all' la parola «nove» è sostituita dalla seguente «otto»; g) all' sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole «i ruoli dei direttori tecnici si distinguono» sono sostituite dalle seguenti: «la carriera dei funzionari tecnici si distingue»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La carriera dei funzionari tecnici di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche: a) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; b) commissario capo tecnico; c) dirigente aggiunto tecnico; d) dirigente tecnico; e) primo dirigente tecnico»; h) all', dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Al funzionario con qualifica di primo dirigente tecnico è attribuito l'incarico di direttore del laboratorio centrale del DNA.»; i) all' sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica le parole «ai ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera»; 2) al comma 1 le parole «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «della carriera»; l) all' sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica le parole «nei ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «nella carriera»; 2) al comma 1 le parole «dall'Istituto superiore di studi penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale»; m) all' sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto tecnico»; 2) al comma 1 le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto tecnico» e le parole «commissario tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»; n) all'articolo 30-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica le parole «direttore tecnico superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico»; 2) al comma 1 le parole «direttore tecnico superiore» sono sostituite dalle seguenti «dirigente tecnico» e le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti «dirigente aggiunto tecnico»; o) dopo l'articolo 30-bis è inserito il seguente: «Art. 30-ter (Promozione a primo dirigente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico di Polizia penitenziaria si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di dirigente che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivi»; p) all' sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2 le parole «ai ruoli dei funzionari tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»; 2) al comma 4 le parole «dei funzionari tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»; q) la «tabella A», allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n.162, è sostituita dalla tabella A di cui alla «tabella 15» allegata al presente decreto legislativo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-34

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Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 (Art. 34 Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».) — Testo vigente | Portale Normativo