Capo IV
Art. 34
Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) carriera dei funzionari;»;
b) all', comma 4-bis, la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
c) all' sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 dopo le parole «svolge mansioni esecutive» sono aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse»;
2) al comma 4-bis, la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «sei»;
d) all' la parola «cinque» è sostituita dalla seguente «quattro»;
e) all' la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «sei»;
f) all' la parola «nove» è sostituita dalla seguente «otto»;
g) all' sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole «i ruoli dei direttori tecnici si distinguono» sono sostituite dalle seguenti: «la carriera dei funzionari tecnici si distingue»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La carriera dei funzionari tecnici di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche: a) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; b) commissario capo tecnico; c) dirigente aggiunto tecnico; d) dirigente tecnico; e) primo dirigente tecnico»;
h) all', dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Al funzionario con qualifica di primo dirigente tecnico è attribuito l'incarico di direttore del laboratorio centrale del DNA.»;
i) all' sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica le parole «ai ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera»;
2) al comma 1 le parole «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «della carriera»;
l) all' sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica le parole «nei ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «nella carriera»;
2) al comma 1 le parole «dall'Istituto superiore di studi penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale»;
m) all' sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto tecnico»;
2) al comma 1 le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto tecnico» e le parole «commissario tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;
n) all'articolo 30-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica le parole «direttore tecnico superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico»;
2) al comma 1 le parole «direttore tecnico superiore» sono sostituite dalle seguenti «dirigente tecnico» e le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti «dirigente aggiunto tecnico»;
o) dopo l'articolo 30-bis è inserito il seguente:
«Art. 30-ter (Promozione a primo dirigente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico di Polizia penitenziaria si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di dirigente che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivi»;
p) all' sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 le parole «ai ruoli dei funzionari tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»;
2) al comma 4 le parole «dei funzionari tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»;
q) la «tabella A», allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n.162, è sostituita dalla tabella A di cui alla «tabella 15» allegata al presente decreto legislativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-34