Sez. VI
Art. 24
Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2211-bis:
1) al comma 1 la parola: «2021» è sostituita con la seguente: «2020»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A-bis), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A).»;
b) all'articolo 2212-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis) Dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2031, la dotazione del grado di generale di divisione del ruolo forestale iniziale è fissata in 2 unità.»;
c) all'articolo 2212-quaterdecies:
1) al comma 2, lettera b) la parola: «informativo» è soppressa;
2) al comma 4 la parola: «informativo» è soppressa;
3) al comma 5 la parola: «informativo» è soppressa;
d) all'articolo 2214-quater:
1) al comma 3, la parola: «Al» è sostituita con la seguente: «Fino al 31 dicembre 2020, al»;
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
2.1) «3-bis. Dal 1° gennaio 2021, al personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che ne fa richiesta entro il 31 dicembre 2020, si applicano i limiti per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 924 e 928. Ai colonnelli del ruolo forestale iniziale si applica il limite fissato dall'articolo 928, comma 1, lettera d).»;
2.2) «3-ter. Per il personale che, per effetto dell'applicazione del comma 3-bis, raggiunge il limite di età per la cessazione dal servizio nell'anno 2021, la domanda è presentata entro il 31 marzo 2020.»;
3) il comma 16 è sostituito dal seguente:
«16. La ripartizione dei posti di cui al comma 15 è stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio, garantendo in ogni caso la devoluzione di almeno un posto per ciascuna categoria riservataria.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-24