Sez. IV

Art. 20

Avanzamento

In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1325-ter: 1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni»; 2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»; b) all'articolo 1299 le parole: «a brigadiere e brigadiere capo, è stabilito in 5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito in: a) 4 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere; b) 5 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere capo.»; c) il quadro VII della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro VII di cui alla tabella 6.2 allegata al presente decreto legislativo; d) il quadro X della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro X di cui alla tabella 6.3 allegata al presente decreto legislativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-20

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