Sez. IV
Art. 20
Avanzamento
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1325-ter:
1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti:
«6 anni»;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»;
b) all'articolo 1299 le parole: «a brigadiere e brigadiere capo, è stabilito in 5 anni» sono sostituite dalle seguenti:
«è stabilito in:
a) 4 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere;
b) 5 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere capo.»;
c) il quadro VII della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro VII di cui alla tabella 6.2 allegata al presente decreto legislativo;
d) il quadro X della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro X di cui alla tabella 6.3 allegata al presente decreto legislativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-20