Sez. III

Art. 16

Formazione

In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 766, comma 1 le parole: «dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata»; b) all'articolo 767, comma 1 le parole: «dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-16

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Formazione (Art. 16 Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».) — Testo vigente | Portale Normativo