Art. 16 · Formazione
Sez. III

Art. 16

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Formazione

In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 766, comma 1 le parole: «dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata»; b) all'articolo 767, comma 1 le parole: «dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata».
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