Sez. III
Art. 16
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In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 766, comma 1 le parole: «dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti:
«con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata»;
b) all'articolo 767, comma 1 le parole: «dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti:
«con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-16