Capo II

Art. 12

Avanzamento

In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1051, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il personale dell'Arma dei carabinieri imputato in un procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al prolungamento della ferma volontaria ai sensi dell'articolo 950, non è inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio permanente.»; b) all'articolo 1072-bis, al comma 1: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e dei naviganti dell'Arma aeronautica;»; 2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) sette per il ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;»; c) all'articolo 1084-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, la promozione di cui al comma 1 è altresì attribuita, su istanza dell'interessato, anche ai militari cessati a domanda e collocati in ausiliaria o nella riserva fino al 31 dicembre 2014, che non hanno potuto beneficiare di alcuna promozione, a vario titolo, all'atto della cessazione dal servizio.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-12

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