Capo I

Art. 7

Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334

In vigore dal 20 feb 2020
1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 2, quinto periodo, dopo le parole «Commissariati distaccati» sono aggiunte le seguenti: «di pubblica sicurezza» e dopo le parole «Autorità locale di pubblica sicurezza» è aggiunto il punto fermo «.»; b) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale della carriera dei funzionari, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica della carriera. Sulla base degli esiti del concorso per commissario, il concorso per vice commissario è bandito in modo che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera attraverso il concorso interno e attraverso le riserve nel concorso pubblico di cui all', comma 4, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.»; c) all': 1) al comma 1, al primo periodo, le parole «dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «dei diritti civili e politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2.» e, al terzo periodo, le parole «morali e» sono soppresse; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell', comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.»; 3) al comma 3, le parole «. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» sono sostituite dalle seguenti: «, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»; 4) al comma 4, le parole «, determinati con modalità stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole «ad indirizzo giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «a contenuto giuridico»; 5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»; d) all': 1) al comma 4, primo periodo, le parole «, con verifica finale,» sono soppresse, e al secondo periodo le parole «valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 6.»; 2) al comma 6, le parole «, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli» sono sostituite dalle seguenti: «e i criteri», dopo le parole «verifica finale di tirocinio operativo» sono aggiunte le seguenti: «, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,» e le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»; 3) al comma 8, la parola «sedi» è sostituita dalla seguente: «province» e le parole «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando» sono soppresse; e) all': 1) al comma 1, alla lettera e), dopo le parole «Polizia di Stato,» sono inserite le seguenti: «per gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio,»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri, sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica.» f) all'articolo 5-bis: 1) la rubrica «Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno.» è sostituita dalla seguente: «Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno.»; 2) al comma 1, le parole «della laurea triennale o a contenuto giuridico di cui al comma 2, ovvero della laurea magistrale o specialistica di cui all', comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «delle lauree di cui al comma 2», le parole «nell'aliquota prevista» sono soppresse, le parole «il venti per cento riservato al» sono sostituite dalle seguenti: «il quaranta per cento riservato al», le parole «l'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il sessanta per cento» e la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento»; 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito delle classi di laurea triennale o di laurea magistrale o specialistica individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell', comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la laurea triennale o la laurea magistrale o specialistica si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.»; 4) al comma 3, le parole «Con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»; g) all'articolo 5-ter: 1) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione sono determinate con il regolamento di cui all', comma 6.»; 2) al comma 6, le parole «sedi disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «province indicate dall'Amministrazione» e le parole «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando» sono soppresse; 3) al comma 7, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»; h) all': 1) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», dopo le parole «esame finale» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti delle procedure di cui alla presente lettera e alla successiva lettera b).», le parole «con almeno sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia compiuto almeno sei anni» e dopo le parole «commissario capo;» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre;»; 2) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», dopo le parole «di cui alla lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «del presente comma», le parole «indicate dal decreto di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «indicate dall'articolo», dopo le parole «medesima qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre» e la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento»; 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.»; 4) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella graduatoria di inizio corso, i commissari capo selezionati mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al comma 1, lettera a), precedono quelli vincitori del concorso interno di cui alla successiva lettera b). I commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.»; 5) al comma 4, dopo le parole «comma 1, lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo», le parole «di inizio e» sono soppresse e le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»; i) all': 1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»; 2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»; l) all': 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione a dirigente superiore»; 2) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «, alla stessa data,» sono soppresse e dopo le parole «nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»; 3) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»; m) all', dopo le parole Amministrazione centrale della pubblica sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza.»; n) al Titolo II Carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, alla rubrica del Capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di Polizia»; o) all': 1) al comma 1, dopo le parole «dei diritti» sono aggiunte le seguenti: «civili e», le parole «dai provvedimenti di cui ai» sono sostituite dalla seguente: «dai» e le parole «morali e» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole «Con il provvedimento di cui all', comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'interno,»; 3) al comma 3, le parole «Con il regolamento di cui all', comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all', comma 3, sono previste» sono sostituite dalle seguenti: «, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,»; 4) al comma 4, le parole «, determinati con le modalità stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3,» sono soppresse; 5) il comma 5, è sostituito dal seguente: «5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»; p) all': 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia.»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all', comma 6.»; 3) al comma 4, le parole «, con verifica finale,» sono soppresse, le parole «valutazione positiva» sono sostituite dalle seguenti: «verifica finale», la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento» e dopo le parole «comma 6» sono aggiunte le seguenti: «, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335»; q) all': 1) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «esame finale.» sono sostituite dalle seguenti: «esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio.», le parole «con almeno sette anni di effettivo servizio di commissario capo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo tecnico» e dopo le parole «commissario capo tecnico» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le promozioni a direttore tecnico capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I commissari capo tecnici che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo tecnici, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.»; 3) al comma 4, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»; r) all': 1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»; 2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»; s) all': 1) alla rubrica, le parole «alla qualifica di» sono sostituite dalla seguente: «a»; 2) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «, alla stessa data,» sono soppresse e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»; 3) al comma 3, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»; t) all'articolo 36-bis, comma 1, al primo periodo, dopo le parole «all'» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto legislativo» e il secondo periodo è soppresso; u) all'articolo 44, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis. Ai direttori degli Uffici sanitari provinciali con qualifica di primo dirigente medico, o ai funzionari medici da essi incaricati, spettano, per il personale della Polizia di Stato e limitatamente alle attribuzioni di cui all'articolo 1880 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui al precedente articolo 199;»; v) all'articolo 46: 1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole «dei diritti» sono aggiunte le seguenti: «civili e» e, al terzo periodo, le parole «morali e» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole «Con il regolamento di cui all', comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,», le parole «medici veterinari della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «medici veterinari di Polizia» e le parole «. Con il decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all', comma 3, sono previste» sono sostituite dalla virgola «,» e le parole «tra cui» sono soppresse; 3) al comma 2-bis: a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'età non superiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti.»; b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve di cui al primo periodo sono destinate, per la metà, al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra metà al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo periodo è destinata al personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.»; c) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»; z) all'articolo 47: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e medici veterinari di Polizia»; 2) al comma 1, terzo periodo, le parole «medici veterinari della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «medici veterinari di Polizia»; 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all', comma 6.»; 4) al comma 3, le parole «della metà» sono sostituite dalle seguenti: «a un quarto.»; aa) all'articolo 48: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e le parole «con esame finale.» sono sostituite delle seguenti: «con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio.»; 2) al comma 1, secondo periodo, le parole «in possesso della qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, rispettivamente, con almeno tre anni e sei mesi e sei anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia compiuto, rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario principale.»; 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le promozioni a medico capo e a medico veterinario capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.»; 4) al comma 4, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «con il regolamento di cui all', comma 6.» bb) all'articolo 49: 1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»; 2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»; cc) all'articolo 51: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione a dirigente superiore medico». 2) al comma 1, le parole «La promozione a» sono sostituite dalle seguenti: «La promozione alla qualifica di», dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e dopo le parole «nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»; 3) al comma 3, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»; dd) all'articolo 53, comma 1, le parole «ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia», le parole «e 10,» sono soppresse e dopo le parole «» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'»; ee) all'articolo 52-bis, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari di Polizia.»; ff) l'articolo 55-bis è abrogato; gg) all'articolo 57, comma 2, le parole «Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all', comma 6,» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»; hh) dopo l'articolo 59 è inserito il seguente: «Art. 59-bis (Criteri di valutazione per gli scrutini). - 1. Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, il coefficiente complessivo minimo di idoneità di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è determinato dalla commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 59 del presente decreto legislativo. 2. I criteri di valutazione di cui all'articolo 62, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, applicati negli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° gennaio, trovano applicazione anche per gli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° luglio del medesimo anno. 3. Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, i titoli risultanti dallo stato matricolare sono valutabili con riferimento al quinquennio precedente l'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni. 4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, i titoli di studio e le abilitazioni professionali sono valutabili senza limiti di tempo, purchè conseguiti non oltre il giorno precedente alla decorrenza delle promozioni. 5. Il coefficiente di anzianità di cui all'articolo 169, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, è pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli, e si attribuisce già dalla prima ammissione allo scrutinio e per non più di tre anni. 6. Per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, ai vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al comma 5 è assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica precedente. 7. Per le promozioni a dirigente superiore e qualifiche equiparate, ai primi dirigenti e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al comma 5 è assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con cinque anni, sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.»; ii) la Tabella 6 è soppressa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-7

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