Capo I
Art. 4
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
In vigore dal 20 feb 2020
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole «lettera d) sono» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d) possono essere» e dopo le parole «servizio sanitario» sono inserite le seguenti: «, sicurezza cibernetica»;
2) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le mansioni e le funzioni di cui al comma 1 includono, comunque, anche le attività accessorie necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto.»;
b) all', comma 4-bis, al primo periodo, la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «cinque» e la parola «precedenti» è sostituita dalle seguenti: «1, 2, 3 e 4»;
c) all':
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell', comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
d) qualità di condotta di cui all' della legge 1° febbraio 1989, n. 53.»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;
3) al comma 3, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei»;
4) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole «servizi di polizia» sono aggiunte le seguenti: «prestano giuramento e» e, al secondo periodo, le parole «agenti tecnici.» sono sostituite dalle seguenti: «agenti tecnici e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.»;
5) al comma 8, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,»;
d) dopo l', è inserito il seguente:
«5-bis (Dimissioni dal corso per la nomina ad agente tecnico).
- 1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi che non superano gli esami di fine corso di cui all', comma 6;
b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;
d) gli allievi che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quarantacinque giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo.
Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al periodo di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.
4. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.»;
e) all'articolo 20-ter:
1) al comma 1, dopo le parole «mansioni esecutive» sono inserite le seguenti: «, anche qualificate e complesse,»;
2) al comma 3, al primo periodo, la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «sei»;
f) all'articolo 20-quater:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza più favorevole.
L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all', lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).»;
3) al comma 6, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,», dopo le parole «comma 1 lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, del presente articolo», dopo le parole «dei corsi di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1» sono soppresse;
4) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. La facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualità immediatamente successiva.
7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.»;
g) all'articolo 20-quinquies:
1) al comma 1, alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater.»;
2) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine corso è restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.»;
h) all'articolo 20-sexies, comma 1, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
i) all', sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alla lettera a), le parole «nel limite del cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento» e alla lettera b), le parole «nel limite del cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta per cento»;
2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori tecnici, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno è bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.»;
l) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al concorso pubblico di cui all', comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell', comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;
c) specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre;
d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
e) qualità di condotta di cui all' della legge 1° febbraio 1989, n. 53.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;
3) al comma 8, dopo le parole «all'acquisizione», sono aggiunte le seguenti: «di crediti formativi universitari per il conseguimento», le parole «di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono soppresse, e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Gli allievi vice ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione.»;
4) al comma 9, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento» sono sostituite dalla seguente: «e»;
5) al comma 10, le parole «tirocinio applicativo» sono sostituite dalle seguenti: «tirocinio operativo di prova», le parole «periodo di prova» sono sostituite dalle seguenti: «periodo di tirocinio operativo di prova» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Dell'esito del tirocinio operativo di prova si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.»;
m) all'articolo 25-ter, comma 5, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 del presente articolo»;
n) all'articolo 25-quater, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono dimessi dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis, commi 8 e 8-bis, e 25-ter, comma 4, gli allievi che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non superano gli esami di fine corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta o novanta giorni, anche non consecutivi, rispettivamente per i frequentatori dei corsi di durata semestrale e per quelli di durata biennale, elevati, per questi ultimi, a centoventi giorni nell'ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio. In caso di dimissioni per assenze causate da tali infermità, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà sono ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.»;
o) all', comma 1, le parole «primo biennio» sono sostituite dalla seguente: «periodo»;
p) all', comma 1, la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «sei»;
q) all'articolo 31-bis, comma 1, al primo periodo, la parola «nove» è sostituita dalla seguente: «otto» e, al secondo periodo, le parole «triennali previste dall', comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono sostituite dalle seguenti: «triennali o delle lauree magistrali o specialistiche da indicarsi con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell', comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.»;
r) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla voce «RUOLO DEI ISPETTORI TECNICI» la parola «DEI» è sostituita dalla seguente «DEGLI» e, nella colonna di destra, le parole «Ispettore Tecnico n. 900» sono sostituite dalle seguenti: «Ispettore Tecnico n. 1.320» e le parole «Sostituto Commissario Tecnico n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Sostituto Commissario Tecnico n. 580»;
b) alla voce «CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA», nella colonna relativa al ruolo tecnico dei chimici, il numero «23» è sostituito dal seguente: «22» e nella colonna relativa al ruolo tecnico dei biologi, le parole «30 *» sono sostituite dalle seguenti: «29 *»;
c) alla voce «Dirigente generale tecnico», sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il simbolo «*» è soppresso ovunque ricorra;
2) il numero «1» è sostituito dal seguente «2»;
3) le parole «La copertura del posto di dirigente generale tecnico rende indisponibile un posto nella qualifica di dirigente superiore tecnico in uno dei cinque ruoli tecnici» sono soppresse.
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