Capo V

Art. 36

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

In vigore dal 20 feb 2020
Modifiche all' del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 1. All', comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole «di ciascun anno, dal 2017 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «del 2017» e le parole «il 30 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno successivo,»; b) dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti: «a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede: 1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e superamento di un successivo corso di formazione professionale, svolto con le modalità di cui alla lettera b-bis); 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalità previste dalla lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalità di cui alla lettera b-bis); a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti è rispettivamente incrementata di 1.500, 1.000, 750 e 750 unità soprannumerarie riassorbibili, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1), con decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi dell', comma 2, del presente decreto legislativo. Al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si provvede entro il 2026, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1), in modo che il numero massimo delle medesime posizioni sia pari a: 1) 3.060 al 31 dicembre 2023; 2) 1.802 al 31 dicembre 2024; 3) 750 al 31 dicembre 2025; 4) 0 al 31 dicembre 2026; a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;»; c) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole «i vincitori dei concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «i vice sovrintendenti selezionati in base alle procedure» e le parole «di cui alle lettere a) e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), a-ter) e», al secondo periodo le parole «Ai concorsi di cui alla lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «Alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter)» e le parole «ai concorsi già banditi, di cui alle lettere a) e b), qualora per gli stessi concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «alle procedure già avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, a-ter) e b), qualora per le stesse»; d) dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: «b-ter) resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui alle lettere a-bis) e a-ter) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera;»; e) la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla parziale copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all', comma 1, del presente decreto legislativo, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell', comma 1, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, si provvede attraverso due concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni 2017 e 2018, per un numero di posti pari, rispettivamente, al cinquanta per cento dei predetti posti disponibili per il primo anno e, a un sesto del residuo cinquanta per cento per il secondo anno in aggiunta a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) per i posti disponibili al 31 dicembre 2016 destinati al concorso ivi previsto, riservati: 1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso la percentuale è aumentata dal settanta all'ottantacinque per cento. Per il successivo concorso, nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; 2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del medesimo , comma 1, secondo le modalità ivi previste. Per il primo concorso la percentuale è ridotta dal trenta al quindici per cento; f) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: «c-bis) alla copertura dei residui posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 di cui alla lettera c) del presente comma si provvede attraverso due ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2019 e il 30 settembre 2020, per un numero di posti pari, per il primo concorso, al quaranta per cento dei suddetti posti residui, da cui detrarre 57 unità utilizzate per il secondo concorso di cui alla lettera c), e, per il secondo concorso, al residuo sessanta per cento, in aggiunta, per entrambi i concorsi, ai posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, secondo i seguenti criteri: 1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; 2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), dell', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalità ivi previste; c-ter) alla copertura dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante tre ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni dal 2021 al 2023, secondo i criteri di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c-bis); c-quater) con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori dei concorsi di cui alle lettere c-bis), c-ter) e d-ter), nonché l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili, nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti a valorizzare le professionalità e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio; c-quinquies): al fine di assicurare l'integrale copertura dei complessivi posti annualmente disponibili per tutti i concorsi di cui alle lettere c), c-bis), c-ter) e d), in caso di mancata immissione in ruolo, in ciascuna annualità, del previsto numero di vice ispettori vincitori di singole procedure concorsuali, s'intendono corrispondentemente ampliati i posti disponibili per i candidati risultati idonei nell'ambito della procedura concorsuale relativa alla stessa annualità giunta per ultima a conclusione. I candidati beneficiari dell'ampliamento di cui al primo periodo, qualora per esigenze organizzative e logistiche non possano essere avviati al medesimo ciclo del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori della stessa procedura concorsuale, sono avviati ad un apposito corso di formazione o al primo corso di formazione utile, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo al termine del corso; g) alla lettera d), le parole «nonché di altri 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per il secondo concorso interno per vice ispettore, di cui alla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «nonché alla copertura di ulteriori 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2018 da soddisfare con il primo concorso interno per vice ispettore di cui alla lettera c-bis)», le parole «il secondo concorso di cui alla lettera c), n.1).» sono sostituite dalle seguenti: «il primo concorso di cui alla lettera c-bis).» e dopo le parole «capo della polizia-direttore generale di pubblica sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «. A decorrere dal 31 dicembre 2023, i suddetti 1.000 posti tornano ad essere disponibili per il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell', comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, in ragione di almeno 250 unità per ogni concorso successivo; h) alla lettera d-ter), le parole «i vincitori dal secondo al settimo concorso di cui alla lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «i vincitori del secondo concorso di cui alla lettera c) e dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter)»; i) alla lettera e), le parole «lettere a), b) e c), n. 1),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), a-bis), n. 1), a-ter), b), c), n. 1), c-bis), n. 1), e c-ter) del presente comma, limitatamente ai concorsi per titoli,»; l) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: «e-bis) la facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti all'esito delle procedure di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) relative all'annualità immediatamente successiva; e-ter) i posti non assegnati ai sensi della lettera e-bis) sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui alla lettera e-bis), primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione;»; m) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «g-bis) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente; g-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo di cui all'articolo 24-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti, nonché rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella A; g-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo accede alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all'articolo 24-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni, nonché rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella A;»; n) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; o) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) gli ispettori capo in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui alla lettera h-bis), sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;»; p) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: «l-bis) gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ispettore superiore. Gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;»; q) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: «o-bis) agli assistenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all', comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;» r) dopo la lettera p) è aggiunta la seguente: «p-bis) ai sovrintendenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;» s) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: «q-bis) ai sostituti commissari in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis) e l-bis) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all', comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data;» t) dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti: «r-bis) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e in una prova orale, ciascuno per 1.200 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia in possesso di una delle lauree di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; r-ter) ai fini dell'accesso allo scrutinio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale del ruolo degli ispettori, già frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8°-bis per vice ispettore, si considera utile il titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguito, nell'ambito dei corsi suddetti, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione; r-quater) nell'anno 2020 è bandito un concorso straordinario, per titoli, per 1.000 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, con adeguata valorizzazione del superamento del concorso per ispettore superiore di cui alla lettera r). I vincitori del concorso sono ammessi alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027;»; u) alla lettera t): 1) le parole «ad esaurimento» ovunque ricorrano sono soppresse; 2) al secondo periodo, dopo le parole «All'istituzione del predetto ruolo» sono aggiunte le seguenti: «, che si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle suddette unità,»; v) alla lettera u), le parole «ivi previsto e il dieci» sono sostituite dalle seguenti: «ivi previsto, il dieci», le parole «in attuazione dell', comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «dall', comma 2,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per il personale già frequentatore dei predetti corsi si considera utile anche la laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguita, nell'ambito dei corsi suddetti, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione;»; z) alla lettera bb), le parole «entro cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sette anni» e dopo le parole «Forze di polizia» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente»; aa) alla lettera cc), le parole «31 dicembre 2017; Il 107°» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017. Il 107°»; bb) la lettera ff) è sostituita dalla seguente: «ff) con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, nella fase transitoria di cui all', comma 1, lettere ee), primo periodo, lll), primo periodo, e sss), primo periodo, ai funzionari ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui all'articolo 59-bis, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è assegnato nella misura di punti sei già dalla prima ammissione allo scrutinio;»; cc) alla lettera hh), le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»; dd) alla lettera ii): 1) l'alinea è sostituita dalla seguente: «a decorrere dal 1° gennaio 2018, si osservano le seguenti disposizioni»; 2) il n. 3) è sostituito dal seguente: «3) a decorrere dal momento in cui le cessazioni dal servizio di funzionari del ruolo direttivo determinano la permanenza in servizio, in tale ruolo, di un numero di funzionari pari a 1.004 unità - risultanti, in parte, dalla progressiva cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al numero 2), e, per il resto, dall'applicazione della riduzione di cui al numero 7) alle unità individuate dal numero 1), in relazione alla dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 - un corrispondente numero massimo complessivo di posti è reso gradualmente disponibile, in ragione delle ulteriori cessazioni, per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno;»; 3) al n. 5), dopo le parole «studio universitario» sono aggiunte le seguenti: «, ed inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato,»; 4) al n. 7), dopo le parole «dalla lettera t)» sono aggiunte le seguenti: «, con cui è altresì fissato, entro l'anno 2020, un apposito piano programmatico pluriennale»; ee) alla lettera ll), dopo le parole «mantenimento della sede di servizio» sono aggiunte le seguenti: «. La facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. I posti non assegnati ai sensi del secondo periodo sono attribuiti ai soggetti partecipanti al concorso utilmente collocati nella relativa graduatoria; in tale caso, si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.»; ff) dopo la lettera ll), è aggiunta la seguente: «ll-bis) resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui alla lettera ll) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza più favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera;»; gg) alla lettera nn): 1) le parole «ad esaurimento» sono soppresse ovunque ricorrano; 2) al secondo periodo, dopo le parole «predetto ruolo» sono inserite le seguenti: «, che si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle suddette unità,»; 3) il periodo «La promozione alla qualifica di direttore tecnico principale si consegue, mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico.» è sostituito dal seguente: «La promozione alla qualifica di commissario capo tecnico si consegue, mediante scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario tecnico.»; hh) dopo la lettera qq), è aggiunta la seguente: «qq-bis) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico;»; qq-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente tecnico accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico di cui all'articolo 20-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti, nonché rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella B; qq-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo tecnico accede alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all'articolo 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni, nonché rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella B;»; ii) dopo la lettera rr), è aggiunta la seguente: «rr-bis) gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo tecnico con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;»; ll) dopo la lettera ss), è aggiunta la seguente: «ss-bis) gli ispettori capo tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui alla lettera rr-bis), sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;»; mm) dopo la lettera tt), è aggiunta la seguente: «tt-bis) gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di perito superiore tecnico, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore tecnico e di ispettore superiore tecnico. Gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di perito superiore tecnico nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;»; nn) dopo la lettera zz), è aggiunta la seguente: «zz-bis) agli assistenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all', comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;»; oo) dopo la lettera aaa), è aggiunta la seguente: «aaa-bis) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 20-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;»; pp) dopo la lettera bbb) è aggiunta la seguente: «bbb-bis) ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere rr-bis), ss-bis) e tt-bis) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all', comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data;»; qq) dopo la lettera ddd), è aggiunta la seguente: «ddd-bis) gli orchestrali ispettori tecnici e gli orchestrali ispettori capo tecnici che, al 1° gennaio 2020, hanno maturato senza demerito una anzianità nella qualifica pari o superiore a quella prevista dalla tabella G, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificata dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all', comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre 2018, n. 132, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2020. Al personale appartenente al ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis), secondo le anzianità previste dalla predetta tabella G;»; rr) alla lettera eee), al numero 1), dopo le parole «mm),» sono aggiunte le seguenti: «mm-bis), mm-ter)» e al numero 2), dopo le parole «mm),» sono aggiunte le seguenti: «, mm-bis), mm-ter)»; ss) alla lettera iii), le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni», dopo le parole «il personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh),» sono aggiunte le seguenti: «primo periodo» e dopo le parole «già frequentato» sono aggiunte le seguenti: «e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente tecnico;»; tt) dopo la lettera lll), è aggiunta la seguente: «lll-bis) agli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico accedono anche i direttori tecnici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio per l'accesso alla medesima qualifica, purchè in possesso degli altri requisiti previsti, con attribuzione di un coefficiente di anzianità pari a punti 2 ai funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e a punti 4 per i funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera di sedici anni;»; uu) dopo la lettera mmm), è aggiunta la seguente: «mmm-bis) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo tecnico, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, ed inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di età previsto dall', comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;»; vv) alla lettera qqq), dopo le parole «decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la disciplina relativa al corso di formazione dirigenziale e alla decorrenza vigente al momento di verificazione delle vacanze»; zz) dopo la lettera qqq) è aggiunta la seguente: «qqq-bis) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonché di cui al medesimo articolo nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i medici principali già frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione alla qualifica di medico capo, accedono al medesimo scrutinio a cui sono ammessi i medici principali già frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato e, in caso di promozione, i primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno precedente rispetto a quello previsto per i secondi;»; aaa) alla lettera rrr), le parole «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni», le parole «il personale di cui alle lettere ppp), secondo periodo, e qqq),» sono sostituite dalle seguenti: «il personale di cui alle lettere ppp) e qqq), primo periodo,» e dopo le parole «già frequentato» sono aggiunte le seguenti: «e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente medico;»; bbb) dopo la lettera sss), è aggiunta la seguente: «sss-bis) agli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di primo dirigente medico accedono anche i medici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio per l'accesso alla medesima qualifica, purchè in possesso degli altri requisiti previsti, con attribuzione di un coefficiente di anzianità pari a punti 2 ai funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e a punti 4 per i funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera di sedici anni;»; ccc) la lettera ttt-bis) è sostituita dalle seguenti: «ttt-bis) per il primo concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, da bandirsi per sette posti, il limite di età previsto dal comma 2-bis, primo periodo, non si applica al personale destinatario delle riserve di posti ivi indicate, nè al personale destinatario di un'ulteriore riserva di due posti per il personale della Polizia di Stato in possesso del previsto titolo di studio con un'esperienza nel settore non inferiore a dieci anni; «ttt-ter) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari medici, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici - settore sanitario, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo tecnico - settore sanitario, fermo restando il possesso della laurea in medicina e chirurgia, del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo. Inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di età previsto dall'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; ttt-quater) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari medici veterinari non si applica il limite di età previsto dall'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;»; ddd) alla lettera aaaa-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: «negli anni dal 2020 al 2023 il personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'età non inferiore a 50 anni alla data di presentazione della domanda, può rivolgere istanza di transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo.»; eee) alla lettera aaaa-ter), il primo periodo è sostituito dal seguente: «entro l'anno 2020 il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, può rivolgere istanza di transito alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo.»; fff) alla lettera aaaa-quater), al primo periodo, le parole «giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2020», dopo le parole «Polizia di Stato,» sono aggiunte le seguenti: «anche se», dopo le parole «professione sanitaria,» è aggiunta la seguente: «purchè» e, al secondo periodo, dopo le parole «indisponibilità di posti» sono aggiunte le seguenti: «riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore»; ggg) alla lettera aaaa-quinquies), le parole «dei concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure», le parole «e aaaa-quinquies)» sono soppresse e dopo le parole «titoli ammessi a valutazione» sono aggiunte le seguenti: «, rimessa, con riferimento ai procedimenti di cui alle lettere aaaa-bis) e aaaa-ter), alle competenti Commissioni per il personale non direttivo di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982,»; hhh) alla lettera aaaa-sexies), le parole «lettere c), d), mm), mm-bis), zzz), aaaa-bis), aaaa-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), c-bis), c-ter), d), mm), mm-bis), zzz)». 2. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera qqq), terzo periodo, del presente decreto legislativo s'interpretano nel senso che l'accesso alla qualifica di medico capo avviene, anche in sovrannumero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 1-ter. Fino al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie nella dotazione organica di ciascun ufficio, reparto e istituto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dei vice questori e vice questori aggiunti, e qualifiche equiparate, ai funzionari in possesso delle predette qualifiche possono essere corrispondentemente attribuite funzioni dirigenziali anche in sovrannumero rispetto a quelle determinate in attuazione delle disposizioni di cui agli , comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonché dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, ferme restando le tipologie di funzione previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.». 1-quater. Le riduzioni delle permanenze previste nella fase transitoria dalle disposizioni di cui all', comma 1, lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis) e ddd-bis), si applicano in modo che agli appartenenti al ruolo degli ispettori e degli ispettori tecnici che, per già ottenuta promozione o attribuzione di denominazioni di «coordinatore», non possono fruire, in tutto o in parte, delle riduzioni a regime delle permanenze in qualifica ai fini dell'accesso allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato, ai fini dell'avanzamento per anzianità senza demerito, alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore superiore, e qualifiche equiparate, introdotte, a regime, dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all', comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre 2018, n. 132, siano comunque riconosciute, in misura corrispondente, riduzioni transitorie delle permanenze in qualifica previste dalle suddette disposizioni ai fini dell'accesso alla qualifica superiore, e, in subordine, ai fini dell'attribuzione della denominazione di «coordinatore». Tali riduzioni sono riconosciute in misura complessivamente non superiore a tre anni al personale di cui al primo periodo che, alla data del 1° gennaio 2020, risulta in possesso di una permanenza nella qualifica di ispettore superiore ed equiparate non inferiore a quattro anni e non superiore a otto anni, ed in misura complessivamente non superiore a due anni al rimanente personale.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-36

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Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Art. 36 Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».) — Testo vigente | Portale Normativo