Sez. II
Art. 13
Formazione
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 737, comma 1 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«un anno»;
b) all'articolo 737-bis, comma 1 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«un anno».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-13