Sez. III
Art. 15
Reclutamento
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 679, comma 2-bis:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per il 20 per cento dei posti mediante concorsi interni, riservati:
1) nel limite massimo del 60 per cento agli appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che ricoprano il grado apicale;
2) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di vice brigadiere e brigadiere»;
2) alla lettera c), dopo le parole: «appuntati e carabinieri» sono aggiunte le seguenti:
«in servizio permanente»;
3) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. La posizione di stato di cui al comma 2-bis, lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di formazione.»;
b) all'articolo 683:
1) al comma 2, le parole: «di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei» sono sostituite dalle seguenti:
«del corso di cui all'articolo 685»;
2) al comma 3:
2.1) le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
2.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
«I posti rimasti scoperti nei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera c) e viceversa.»;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. I brigadieri che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 1), possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2), bandito nel medesimo anno solare.
4) al comma 4, lettera b) le parole: «comma 1, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 2, lettera d)»;
c) all'articolo 685:
1) il comma 1 è sostituito con il seguente:
«1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima, della durata non inferiore a un mese, dedicata ai soli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, e la seconda, della durata non inferiore a mesi sei, dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti.»;
2) al comma 2:
2.1) lettera a), dopo le parole: «lettera b,» sono aggiunte le seguenti: «numero 1),»;
2.2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione è stabilita nel bando di concorso;»;
d) all'articolo 689:
1) al comma 1, le parole: «consistente in un prova scritta e una prova orale» sono soppresse;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La commissione assegna un punto di merito espresso in trentesimi. L'idoneità si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi. Il concorrente che consegua l'idoneità ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-15