Capo II
Art. 10
Reclutamento
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 641, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ferma restando la competenza del Ministero della difesa nel conferimento della qualifica di perito selettore di cui al comma 1, secondo periodo l'Arma dei carabinieri svolge in autonomia i relativi corsi.»;
b) dopo l'articolo 645 è inserito il seguente:
«Art. 645-bis (Disposizioni ulteriori sui concorsi nell'Arma dei carabinieri). - 1. L'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»;
2. Qualora la facoltà di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo carabiniere di cui all'articolo 783 del presente codice ovvero di cui all'articolo 957 del regolamento, a tutti i frequentatori è riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento più favorevole degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dall'articolo 784.
c) all'articolo 2196-quinquies il comma 3-quater è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-10