Capo IV
Art. 32
Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alle lettere a), b) e c) ove ricorre la parola «penitenziario» è sostituita dalle parole: «di Polizia penitenziaria»;
2) alla lettera d), le parole «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria»;
3) alla lettera e), le parole «commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente di Polizia penitenziaria»;
4) alla lettera f) dopo le parole «primo dirigente» sono aggiunte le seguenti: «di Polizia penitenziaria»;
5) alla lettera g) dopo le parole «dirigente superiore» sono aggiunte le seguenti: «di Polizia penitenziaria»;
6) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-bis) dirigente generale di Polizia penitenziaria»;
b) dopo l', è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis (Direzioni generali della Polizia penitenziaria). - 1. Presso il Dipartimento Amministrazione penitenziaria sono istituite la Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali sono preposti i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma dell'articolo 13-sexies.»;
c) l' è sostituito dal seguente:
« (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Fermo restando quanto previsto dall' della legge 15 dicembre 1990, n. 395, i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ricoprono gli incarichi di cui al presente articolo svolgendo i relativi compiti con proporzionata responsabilità decisionale e apporto professionale.
2. Ai funzionari con qualifica di commissario sono conferiti gli incarichi di: vicecomandante di reparto di istituto penitenziario; coordinatore di nucleo locale traduzione e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico non superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della giustizia minorile e di comunità.
3. Ai funzionari con qualifica di commissario capo sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di terzo livello e di istituto penale per i minorenni di terzo livello; vice comandante di reparto di istituto penitenziario di secondo livello; coordinatore di nucleo locale traduzioni e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità.
4. Ai funzionari con qualifica di dirigente aggiunto sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di secondo livello e di istituto penale per i minorenni di secondo livello; vice comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante di reparto negli istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, servizi e scuole della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità.
5. Ai funzionari con qualifica di dirigente sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello, comandante di reparto di istituto penale per i minorenni di primo livello; vicecomandante di reparto e presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante di reparto nelle scuole dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità non sede di incarico superiore; direttore di sezione di maggiore rilevanza degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità; comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna e di comunità.
6. Ai funzionari con qualifica di primo dirigente sono conferiti gli incarichi di: direttore di istituto di istruzione; comandante di reparto della scuola superiore dell'esecuzione penale; direttore dell'ufficio sicurezza personale e vigilanza; comandante del nucleo investigativo centrale; capo della segreteria tecnica del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore del gruppo operativo mobile; comandante di reparto di istituto penitenziario sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino di maggiore rilevanza; direttore di divisione nelle direzioni generali della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità e nei provveditorati regionali; vice direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia minorile e comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e di comunità; vice consigliere ministeriale presso il vice capo e i direttori generali dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità.
7. Ai funzionari con qualifica di dirigente superiore sono conferiti gli incarichi di: vice direttore generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale del personale e delle risorse; vice direttore generale della formazione; direttore del gruppo operativo mobile; direttore degli uffici sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore del servizio sicurezza dell'ufficio del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
8. Ai funzionari con qualifica di dirigente generale sono attribuiti gli incarichi di: direttore generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria; direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
9. Ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di primo dirigente inclusa, sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualità di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate. Sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento.
11. Il predetto personale, in qualità di responsabile del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale è preposto anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite, secondo le competenze, dal direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza del nucleo, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati.
Sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi di trasporto in dotazione.
12. I funzionari del Corpo di polizia penitenziaria svolgono, altresì, compiti di formazione, istruzione e addestramento del personale e di direttore dei poligoni di tiro. Essi possono essere destinati, in relazione alla qualifica rivestita, ad organismi interforze.»;
d) all' sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, dopo le parole «dell'idoneità fisica e psichica», sono aggiunte le seguenti: «nonché a prove di efficienza fisica»;
2) al comma 8, dopo le parole «modalità di formazione delle graduatorie», sono aggiunte le seguenti: «nonché le prove di efficienza fisica»;
e) all', comma 4, le parole «è effettuata previa valutazione positiva del direttore dell'istituto, del servizio o dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «è fatta, previa verifica finale, con determinazione del comandante di reparto presso il quale è stato effettuato il tirocinio, quando rivesta la qualifica di primo dirigente, altrimenti dal direttore di istituto, nei modi stabiliti con il decreto previsto dal comma 7»;
f) all' sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole «commissario coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»;
2) al comma 3, le parole «commissario coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»;
g) all'articolo 13-bis:
1) alla rubrica, le parole «commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: « dirigente»;
2) al comma 1:
a) le parole «commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalla seguente: «dirigente»;
b) le parole «commissario coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»;
h) all'articolo 13-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole «dei posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e dopo le parole «effettivo servizio nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze»;
i) all'articolo 13-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili al» sono aggiunte le seguenti: «30 giugno e al» e dopo le parole «effettivo servizio nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze»;
l) all'articolo 13-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale nel percorso di carriera deve aver svolto più incarichi connessi alla qualifica rivestita presso reparti, nuclei, scuole, uffici o servizi dell'Amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità o degli uffici interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza.»;
2) dopo il comma, 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'incarico di comando di reparto o di nucleo può essere conferito per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Lo stesso incarico può essere rinnovato una sola volta, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque»;
m) dopo l'articolo 13-quinquies è inserito il seguente:
«Art. 13-sexies (Nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria). - 1. I dirigenti generali di Polizia penitenziaria sono nominati tra i dirigenti superiori.
2. Con decreto del Ministro della giustizia è costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria, composta dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che la presiede, dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dai direttori generali dell'amministrazione penitenziaria.
3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera dei funzionari, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore. 4. Il Ministro della giustizia sceglie, in vista della proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.»;
n) all' sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «dell'impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «del dipendente»;
2) al comma 2, le parole «dovrà tenere» sono sostituite dalla seguente: «tiene» e dopo le parole «sede di servizio», sono aggiunte le seguenti: «attribuendo valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari»;
3) al comma 4, le parole «Non è ammesso a scrutinio il personale della carriera dei funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono ammessi a scrutinio i funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbiano»;
4) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria decide una commissione presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da quattro direttori generali in servizio nell'Amministrazione penitenziaria e nell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nominati ogni triennio dal Ministro della giustizia con proprio decreto. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nella sede centrale dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento può delegare le funzioni di presidente al vice capo del Dipartimento.»;
5) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. La Commissione formula la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, con decreto del Capo del Dipartimento.»;
6) il comma 4-quinquies, è sostituito dal seguente:
«4-quinquies. La commissione di cui al comma 4-bis decide sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso la valutazione annuale ed il rapporto informativo»;
o) all', comma 1, le parole «commissari coordinatori, ai commissari coordinatori superiori» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti aggiunti e dirigenti»;
p) l' è sostituito dal seguente:
« (Valutazione annuale e rapporti informativi per la carriera dei funzionari). - 1. L'attività dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria è esaminata annualmente tenendo conto dell'efficacia delle prestazioni professionali offerte nel periodo considerata in ragione dei compiti inerenti agli incarichi ricoperti e alla dignità della loro posizione nel Corpo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori i primi dirigenti, i dirigenti aggiunti e i dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. La relazione è trasmessa al dirigente generale dal quale dipendono, il quale vi unisce le proprie osservazioni e la trasmette alla direzione generale del personale e delle risorse, entro il successivo 30 aprile.
3. Entro il successivo 30 giugno, un comitato composto da tre dirigenti generali, almeno uno dei quali del Corpo di polizia penitenziaria, costituito con decreto congiunto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente e delle osservazioni del dirigente generale, una scheda di valutazione.
4. Il giudizio valutativo finale è espresso rispettivamente dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, a seconda del dipartimento presso il quale presta servizio l'interessato, entro il successivo 30 ottobre.
5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.
6. La scheda di valutazione sostituisce ad ogni effetto il rapporto informativo.
7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuta in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2021, in relazione all'attività svolta nell'anno 2020.
10. Il rapporto informativo dei funzionari che ricoprano la qualifica di vice commissario, commissario e commissario capo è compilato dal dirigente da cui dipendano. Il giudizio complessivo è espresso dal dirigente generale da cui dipenda il dirigente.»;
q) la «tabella D» allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituita dalla tabella D di cui alla «tabella 13» allegata al presente decreto legislativo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-32