Capo IV
Art. 31
Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) da un dirigente generale penitenziario o da un dirigente generale del Corpo che lo convoca e lo presiede»;
b) alla lettera b) le parole «che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse» sono soppresse;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) da un primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
«2-bis. Sono competenti a giudicare disciplinarmente il personale in formazione, rispettivamente, il direttore della Scuola o istituto di istruzione e il direttore generale della formazione»;
3) al comma 3 la lettera c) è soppressa;
b) all', comma 1, lettera a), dopo le parole «il direttore dell'istituto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il comandante del reparto quando rivesta la qualifica di primo dirigente».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-31