Capo III

Art. 26

Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199

In vigore dal 20 feb 2020
1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all' è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 24.263 unità.»; b) all', comma 2-bis, la parola: «otto» è sostituita dalla parola: «cinque»; c) all', dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità del Corpo della guardia di finanza, le assunzioni nel ruolo iniziale del predetto Corpo possono essere effettuate, anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica del medesimo ruolo, entro il limite delle vacanze esistenti nei ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti posizioni di soprannumero che si determinano nel ruolo appuntati e finanzieri sono riassorbite per effetto delle cessazioni e dei passaggi, per qualunque causa, del personale del predetto ruolo a quelli superiori.»; d) all', comma 1: 1) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;»; 2) alla lettera i), le parole: «delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui all' della legge 1° febbraio 1989, n. 53»; 3) alla lettera l), dopo le parole: «Pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,» e dopo le parole: «Forze armate o di polizia» sono aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre»; e) all': 1) al comma 2: 1.1) dopo le parole: «soccorso alpino» sono aggiunte le seguenti: «e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»; 1.2) le parole: «il predetto Servizio» sono sostituite dalle seguenti: «le predette specialità nel limite massimo di 180 unità annuali, ferma restando la dotazione organica di cui all'»; 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Decorso il termine di cui al comma 3, lettera c), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validità.»; f) all': 1) al comma 1, dopo le parole: «i lavori della commissione» sono aggiunte le seguenti: «permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi.»; g) all': 1) al comma 2, dopo le parole: «svolge mansioni esecutive,» sono aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse,»; 2) al comma 3-bis, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sei»; h) all', comma 2, lettera c), la parola: «quinto» è sostituita dalla seguente: «sesto»; i) all', comma 2, lettera c), la parola: «quinto» è sostituita dalla seguente: «quarto»; l) all': 1) al comma 1, lettera b): 1.1) al numero 6), le parole: «delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui all' della legge 1° febbraio 1989, n. 53»; 1.2) dopo il numero 8) è aggiunto il seguente: «8-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;»; 1.3) numero 9), dopo le parole: «pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,» e dopo le parole: «Forze Armate o di Polizia» sono aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre»; 2) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: «5-quater. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all', commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a esecutore e archivista in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, è richiesto: a) il possesso di un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per il personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite anagrafico massimo è elevato a 45 anni; b) di non essere stati giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.»; m) all': 1) al comma 4: 1.1) alinea, le parole: «, per ricoprire» sono soppresse; 1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nel massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque nel limite delle vacanze organiche nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo, fermo restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente;»; 1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;»; 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Decorso il termine di cui al comma 4, lettera b), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validità.»; n) all'articolo 46, comma 4, le parole: «nei venti giorni dall'inizio» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo corrispondente a un nono della durata»; o) all'articolo 48, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma, il periodo indicato all', comma 2, lettera c), è pari a un sesto della durata del corso.»; p) all'articolo 49: 1) al comma 5: 1.1) le parole: «all' della legge 10 maggio 1983, n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»; 1.2) dopo le parole: «da tre appuntati» sono aggiunte le seguenti: «scelti qualifica speciale»; 2) al comma 8: 2.1) le parole: «inidoneità fisica» sono sostituite dalle seguenti: «inidoneità psico-fisica»; 2.2) dopo le parole: «al servizio incondizionato» sono aggiunte le seguenti: «, congedo obbligatorio per maternità»; 2.3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la ferma sia prolungata per imputazione in procedimento penale, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma.»; 3) al comma 9: 3.1) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) per l'ispettore in congedo obbligatorio per maternità, non può superare il periodo concesso ai sensi dell' o dell' del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;»; 3.2) alla lettera b), le parole: «sottoposto a procedimento penale o» sono sostituite dalle seguenti: «imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento»; 4) al comma 10: 4.1) le parole: «l'idoneità fisica» sono sostituite dalle seguenti: «l'idoneità psico-fisica»; 4.2) dopo la parola: «incondizionata» sono aggiunte le seguenti: «, quello nei cui confronti sia terminato il periodo di congedo obbligatorio per maternità»; 4.3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di conclusione del procedimento penale, la domanda può essere presentata soltanto successivamente alla definizione della conseguente posizione disciplinare.»; 5) al comma 13: 5.1) la parola: «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo»; 5.2) dopo le parole: «successivi concorsi» sono aggiunte le seguenti: «indetti dalla Guardia di finanza»; 5.3) le parole: « «ispettori» della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: « «ispettori» o degli esecutori, compreso l'archivista, della Banda musicale del medesimo Corpo»; q) all'articolo 56: 1) al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 55, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «lettere a), b) e c),»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi.»; r) all'articolo 68-bis: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, dopo le parole: «appuntati e finanzieri,» sono aggiunte le seguenti: «compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione,»; 1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) dal contingente ordinario a quello di mare, se in possesso dell'idoneità fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorità sanitaria militare marittima, e previo superamento di apposito esperimento marinaresco. In tal caso, la relativa decisione è assunta anche tenendo conto della conoscenza di aspetti del settore nautico desumibile dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarità di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo e di quanto previsto al comma 1-bis, lettera a);»; 1.3) alla lettera b): 1.3.1) al numero 1), prima delle parole: «dichiarato dall'autorità sanitaria» è aggiunta la seguente: «se»; 1.3.2) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito.»; 1.4) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con determinazioni del Comandante generale: a) fermi restando i requisiti di cui al comma 1, lettera a), per il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare può essere stabilita l'età anagrafica massima, comunque non superiore a 35 anni, di cui devono essere in possesso gli aspiranti all'atto della presentazione della domanda; b) all'esito della definizione della procedura di cui al comma 1, è disposto il transito di contingente.»; 1.5) il comma 3 è abrogato; s) all'articolo 80-ter sono inseriti, in fine, i seguenti commi: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai vincitori dello stesso concorso che hanno frequentato corsi di formazione articolati in più cicli aventi identico ordinamento didattico per effetto di quanto previsto dal bando concorsuale emanato in data antecedente a quella di entrata in vigore del medesimo comma 1, qualora tali cicli siano stati avviati successivamente a tale ultima data. 1-ter. Qualora la facoltà di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo finanziere di cui all', a tutti i frequentatori è riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dal comma 5 del predetto .». 2. Le tabelle A, D/1, D/2 e G allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle A, D/1, D/2 e G di cui alle tabelle 7, 8, 9 e 10 allegate al presente decreto legislativo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-26

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