Sez. V
Art. 22
Avanzamento
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1311, al comma 4, il secondo periodo: «Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti.» è soppresso;
b) all'articolo 1325-quater, al comma 1:
1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti:
«5 anni»;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-22