Capo III
Art. 27
Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dalla data di transito prevista dall', comma 33, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di complemento ovvero della riserva di complemento, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 234 e della legge 27 febbraio 1955, n. 84, sono rispettivamente iscritti nel corrispondente ruolo del congedo relativo al ruolo normale - comparto speciale.»;
b) all':
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: «ufficiale in servizio permanente» è aggiunta la seguente: «effettivo»;
1.2) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
c-ter) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;»;
1.3) alla lettera e):
1.3.1) dopo le parole: «presso una pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,»;
1.3.2) dopo le parole: «Forze armate e di polizia» sono aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il comparto, la specializzazione o la specialità per cui si concorre»;
1.4) alla lettera f), le parole: «delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui all' della legge 1° febbraio 1989, n. 53»;
1.5) dopo la lettera g-sexies) è aggiunta la seguente:
«g-septies) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza.». Conseguentemente, alla lettera g-sexies), il punto fermo «.» è sostituito dal punto e virgola «;»;
2) al comma 2, dopo le parole: «ufficiale in servizio permanente» è aggiunta la seguente: «effettivo»;
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3.1. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all', commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, è richiesto:
a) il possesso di un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano già componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di età;
b) il non essere stati rinviati d'autorità o espulsi da precedenti corsi di formazione per ufficiale del Corpo della guardia di finanza o giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.»;
4) al comma 4:
4.1) dopo le parole: «ufficiale in servizio permanente» è aggiunta la seguente: «effettivo»;
4.2) dopo le parole: «un dodicesimo della durata del corso stesso.» è aggiunto il seguente periodo: «Decorsi i termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o decadenze, le graduatorie redatte al termine dei concorsi cessano di avere validità.»;
5) al comma 6, dopo le parole: «nomina ad ufficiale» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente effettivo»;
c) all', il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.
Nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b), il Comandante generale della guardia di finanza può destinare fino al 25 per cento dei posti a favore degli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri del medesimo Corpo che, nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, sono stati impiegati quali specializzati nei servizi navale e aereo e risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito una delle lauree specialistiche o magistrali previste dal decreto di cui all', comma 2;
b) essere in possesso di una delle specializzazioni dei predetti servizi navale o aereo;
c) aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.»;
d) all'articolo 6-bis:
1) al comma 2, le parole: «gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e finanzieri» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali di complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, i finanzieri ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi finanzieri anche ausiliari»;
2) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il secondo anno del corso di Applicazione a seguito di mancato superamento degli esami è immesso in servizio con la medesima anzianità assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed è iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso.»;
3) al comma 11, dopo la parola: «rinvio» sono aggiunte le seguenti: «o l'espulsione»;
e) all'articolo 6-ter, comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8» sono aggiunte le seguenti: «, 11»;
f) all':
1) al comma 1:
1.1) dopo le parole: «titoli di studio specialistici o abilitativi,» sono aggiunte le seguenti: «individuati dal bando di concorso tra quelli»;
1.2) le parole: «35° anno» sono sostituite dalle seguenti: «32° anno»;
2) comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8» sono aggiunte le seguenti: «, 11»;
3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Gli ufficiali medici del ruolo tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di specializzazione unicamente ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Resta ferma la facoltà del Corpo della guardia di finanza di autorizzare, a domanda dell'interessato, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione in servizio presso il medesimo Corpo secondo le modalità previste dall', comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.»;
g) all', comma 1, lettera a), dopo le parole: «nè eccedere, comunque,» sono aggiunte le seguenti: «per ciascun comparto,»;
h) all', dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
«6-ter. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca universitari sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.
6-quater. Fermi restando i casi di proscioglimento dalla ferma normativamente previsti, gli obblighi di servizio contratti dagli allievi ufficiali, dagli ufficiali allievi e dagli ufficiali in applicazione del presente articolo e degli articoli 964, 965 e 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 vincolano i medesimi al servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza. L'assunzione presso altre Pubbliche amministrazioni, che determina la cessazione del rapporto di impiego, può avvenire esclusivamente al termine del periodo di ferma contratto con il medesimo Corpo della guardia di finanza.»;
i) dopo l' inserire il seguente:
«Art. 11-bis (Impiego degli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale sono impiegati nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivi di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi o logistici attinenti a tali servizi.
2. Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono impiegati in incarichi propri del comparto e della specialità di appartenenza. Per motivi di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi e operativi attinenti alla specialità di appartenenza.»;
l) all', comma 1, dopo le parole: «con propria determinazione» sono aggiunte le seguenti: «e, per l'espletamento delle proprie attività, possono avvalersi della competente articolazione tecnica del Comando Generale»;
m) all':
1) al comma 7-bis, lettera b):
1.1) al numero 1), le parole: «seconda aliquota» sono sostituite dalle seguenti: «prima aliquota - 2^ e 3^ valutazione»;
1.2) al numero 2), dopo la parola: «prima» sono aggiunte le seguenti: «aliquota - 1^ valutazione, seconda»;
2) al comma 7-ter, le parole: «risulti iscritto in ruolo, con il grado di generale di divisione, altro ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «risultino iscritti in ruolo, con il grado di generale di divisione, altri due ufficiali»;
3) dopo il comma 7-quater è inserito il seguente:
«7-quinquies. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono iscritti in distinte graduatorie di merito in relazione:
a) alla specialità, fino al grado di colonnello;
b) al comparto, per il grado di generale di brigata.»;
n) all':
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Approvazione degli atti delle Commissioni di avanzamento)»;
2) i commi 4 e 5 sono abrogati;
o) all':
1) il comma 1 è abrogato;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Qualora per un determinato grado siano previste, nello stesso anno, promozioni a scelta e ad anzianità, le stesse sono disposte dando la precedenza agli ufficiali da promuovere a scelta.»;
3) al comma 3:
3.1) le parole: «iscritti nel quadro di avanzamento a scelta» sono sostituite dalla seguente: «promossi»;
3.2) le parole: «22, comma 4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «30, comma 2-bis, lettera a)»;
p) all':
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Annullamento della valutazione)»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La valutazione degli ufficiali collocati nella graduatoria di merito in posizione utile per la promozione a scelta ovvero giudicati idonei per la promozione ad anzianità che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3 dell' è annullata.»;
3) al comma 2, le parole: «sospendere la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento,» sono sostituite dalle seguenti: «annullare la valutazione degli ufficiali di cui al comma 1»;
4) il comma 3 è abrogato;
5) al comma 4, le parole: «della sospensione della promozione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'annullamento della valutazione»;
6) al comma 5, le parole: «di sospensione della promozione e» sono soppresse e la virgola dopo le parole: «comma 1» è soppressa;
q) all':
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Perdita dei requisiti per la promozione)»;
2) al comma 1:
2.1) le parole: «iscritto nel quadro di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «, valutato per l'avanzamento al grado superiore,»;
2.2) le parole: «decreto per l'avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «decreto per la promozione»;
2.3) le parole: «cancellazione dal quadro» sono sostituite dalle seguenti: «annullamento della valutazione»;
3) al comma 2, le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»;
4) il comma 3 è abrogato;
5) al comma 4, le parole: «cancellato dal quadro» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 nei cui confronti è annullata la valutazione»;
6) al comma 5, le parole: «avvenuta cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «annullamento della valutazione» e la parola: «determinata» è sostituita dalla seguente: «determinato»;
r) all':
1) alla rubrica, le parole: «Formazione dei quadri di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Promozioni»;
2) al comma 1:
2.1) le parole: «Il Comandante generale forma i quadri di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Sono conferite le promozioni»;
2.2) le parole da: «. In tal caso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, in tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre da tale anno.»;
3) al comma 2:
3.1) le parole: «Qualora un ufficiale sia cancellato dal quadro di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora nei confronti di un ufficiale sia annullata la valutazione»;
3.2) le parole: da «subentra nel quadro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce titolo alla promozione il parigrado collocato nella graduatoria di merito dopo l'ultimo degli ufficiali già in posizione utile per l'avanzamento al grado superiore.»;
s) all':
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «la formazione dei quadri di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'avanzamento al grado superiore»;
1.2) alla lettera b), le parole: «non iscritti in quadro» sono sostituite dalle seguenti: «e non promossi»;
1.3) alla lettera c):
1.3.1) le parole: «da valutare o» sono sostituite dalle seguenti: «nei cui confronti è stata sospesa la valutazione nell'anno precedente o da»;
1.3.2) le parole: «la sospensione della valutazione o della promozione» sono sostituite dalle seguenti: «l'annullamento della valutazione»;
2) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) gli ufficiali nei cui confronti è cessata la causa impeditiva che ne aveva determinato l'esclusione da aliquote per precedenti annualità.». Conseguentemente, alla lettera c-bis), il punto fermo «.» è sostituito dal punto e virgola «;»;
3) al comma 3, le parole: «costituisce elemento preminente» sono sostituite dalle seguenti: «assume particolare rilevanza»;
4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I generali di brigata del ruolo normale - comparto ordinario, già valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nell'ultimo terzo della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi.
3-ter. I colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, già valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nella seconda metà della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi.
3-quater. I tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario che, in occasione della 3^ valutazione nella terza aliquota, sono iscritti nella seconda metà della graduatoria di merito non sono ulteriormente valutati nel servizio permanente effettivo.»;
5) al comma 5:
5.1) le parole: «Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento»;
5.2) le parole: «la formazione del quadro normale di avanzamento» sono sostituite dalla seguente: «l'avanzamento»;
5.3) le parole: «e, qualora idonei ed iscritti in quadro,» sono sostituite dalle seguenti: «. Gli ufficiali giudicati idonei e utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta,»;
6) al comma 6:
6.1) le parole: «Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento»;
6.2) le parole: «iscritti in quadro,» sono sostituite dalle seguenti: «utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta, sono»;
t) all', il comma 3 è abrogato;
u) all':
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A partire dall'aliquota di valutazione per il 2020, la decorrenza delle promozioni a scelta è fissata al 1º gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione.»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Sulla scorta delle graduatorie di merito e degli elenchi degli idonei, si procede all'attribuzione della promozione:
a) agli ufficiali valutati a scelta nell'ordine della graduatoria di merito e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della tabella n. 1 allegata al presente decreto legislativo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da conferire;
b) agli ufficiali valutati ad anzianità e giudicati idonei secondo l'ordine di ruolo.»;
v) all':
1) alla rubrica, la parola: «ulteriori» è sostituita dalla parola: «le»;
2) al comma 1:
2.1) la parola: «ulteriori» è soppressa;
2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario sono ripartite tra le tre aliquote, in misura non superiore all'unità, con determinazione del Comandante generale.»;
z) all':
1) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «per infermità dipendente da causa di servizio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in aspettativa con riconoscimento dell'anzianità di servizio»;
2) al comma 2, lettera b), le parole: «sospesa la promozione» sono sostituite dalle seguenti: «annullata la valutazione» e le parole: «comma 2» sono soppresse;
aa) all', comma 1:
1) le parole: «e, comunque, non oltre un anno dalla data della sospensione stessa» sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La posizione dell'ufficiale, in ogni caso, è presa nuovamente in esame l'anno successivo.»;
bb) all', comma 6, le parole: «dal quadro di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno»;
cc) all'articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I riferimenti all'avvenuta iscrizione ovvero non iscrizione nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni normative, applicabili al Corpo della guardia di finanza, si intendono riferiti al posizionamento nelle graduatorie di merito stabilite dal presente decreto legislativo, rispettivamente, utile ovvero non utile per la promozione al grado superiore.»;
dd) all'articolo 64, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Agli ufficiali superiori medici che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza spettano, in relazione al personale del medesimo Corpo e limitatamente alle attribuzioni di cui all'articolo 1880 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui all'articolo 199 del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
2. La tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituita:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dalla tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al medesimo decreto;
b) dal 30 settembre 2027, dalla tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al presente decreto legislativo.
3. La tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituita dalla tabella 4 di cui alla tabella 11.3 allegata al presente decreto legislativo a decorrere dalla data di entrata in vigore.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-27