Art. 31 · Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449
Capo IV

Art. 31

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Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449

In vigore dal 20 feb 2020
1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all' sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) da un dirigente generale penitenziario o da un dirigente generale del Corpo che lo convoca e lo presiede»; b) alla lettera b) le parole «che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse» sono soppresse; c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) da un primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria»; 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2-bis. Sono competenti a giudicare disciplinarmente il personale in formazione, rispettivamente, il direttore della Scuola o istituto di istruzione e il direttore generale della formazione»; 3) al comma 3 la lettera c) è soppressa; b) all', comma 1, lettera a), dopo le parole «il direttore dell'istituto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il comandante del reparto quando rivesta la qualifica di primo dirigente».
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