Art. 12 · Avanzamento
Capo II

Art. 12

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Avanzamento

In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1051, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il personale dell'Arma dei carabinieri imputato in un procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al prolungamento della ferma volontaria ai sensi dell'articolo 950, non è inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio permanente.»; b) all'articolo 1072-bis, al comma 1: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e dei naviganti dell'Arma aeronautica;»; 2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) sette per il ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;»; c) all'articolo 1084-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, la promozione di cui al comma 1 è altresì attribuita, su istanza dell'interessato, anche ai militari cessati a domanda e collocati in ausiliaria o nella riserva fino al 31 dicembre 2014, che non hanno potuto beneficiare di alcuna promozione, a vario titolo, all'atto della cessazione dal servizio.».
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