Capo II
Art. 12
12 / 43Avanzamento
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1051, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il personale dell'Arma dei carabinieri imputato in un procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al prolungamento della ferma volontaria ai sensi dell'articolo 950, non è inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio permanente.»;
b) all'articolo 1072-bis, al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e dei naviganti dell'Arma aeronautica;»;
2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) sette per il ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;»;
c) all'articolo 1084-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, la promozione di cui al comma 1 è altresì attribuita, su istanza dell'interessato, anche ai militari cessati a domanda e collocati in ausiliaria o nella riserva fino al 31 dicembre 2014, che non hanno potuto beneficiare di alcuna promozione, a vario titolo, all'atto della cessazione dal servizio.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;172#art-12