Art. 24 · Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici
Sez. VI

Art. 24

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Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici

In vigore dal 20 feb 2020
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2211-bis: 1) al comma 1 la parola: «2021» è sostituita con la seguente: «2020»; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A-bis), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A).»; b) all'articolo 2212-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis) Dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2031, la dotazione del grado di generale di divisione del ruolo forestale iniziale è fissata in 2 unità.»; c) all'articolo 2212-quaterdecies: 1) al comma 2, lettera b) la parola: «informativo» è soppressa; 2) al comma 4 la parola: «informativo» è soppressa; 3) al comma 5 la parola: «informativo» è soppressa; d) all'articolo 2214-quater: 1) al comma 3, la parola: «Al» è sostituita con la seguente: «Fino al 31 dicembre 2020, al»; 2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 2.1) «3-bis. Dal 1° gennaio 2021, al personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che ne fa richiesta entro il 31 dicembre 2020, si applicano i limiti per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 924 e 928. Ai colonnelli del ruolo forestale iniziale si applica il limite fissato dall'articolo 928, comma 1, lettera d).»; 2.2) «3-ter. Per il personale che, per effetto dell'applicazione del comma 3-bis, raggiunge il limite di età per la cessazione dal servizio nell'anno 2021, la domanda è presentata entro il 31 marzo 2020.»; 3) il comma 16 è sostituito dal seguente: «16. La ripartizione dei posti di cui al comma 15 è stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio, garantendo in ogni caso la devoluzione di almeno un posto per ciascuna categoria riservataria.».
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