Art. 19
Sanzioni
In vigore dal 31 dic 2000
(Sanzioni)
1. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all', comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da due a sei milioni di lire.
2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all', commi 2 o 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da dieci a trenta milioni di lire.
3. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all', comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma tre a nove milioni di lire.
4. La violazione degli obblighi di cui all', comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinque a quindici milioni di lire.
5. Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dall'autorità competente di cui all', comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395#art-19