Art. 16

Riconoscimento reciproco di atti in materia di idoneità professionale

In vigore dal 27 feb 2002
Riconoscimento reciproco di atti in materia di idoneità professionale 1. Ai fini dell', sono riconosciuti gli attestati rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, a titolo di prova dell'idoneità professionale, secondo le disposizioni vigenti dal 1 gennaio 1990 al 1o ottobre 1999. 2. Le imprese di cui all', commi 2 e 3, che sono state autorizzate, in Grecia, anteriormente al 1 gennaio 1981, o negli altri Stati membri dell'Unione Europea, anteriormente al 1 gennaio 1975, in virtù di una normativa nazionale, ad esercitare le relative attività, e a condizione che tali imprese siano delle società ai sensi dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunità europea, è riconosciuto, come prova sufficiente di idoneità professionale, l'attestato dell'esercizio effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive attività in uno di tali Stati. L'attività non deve essere cessata da più di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato. Quando si tratta di un ente, l'esercizio effettivo dell'attività è attestato per una delle persone fisiche che svolgono la direzione dell'attività medesima.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo