Art. 20
Abrogazioni.
In vigore dal 27 feb 2002
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli , comma 1, n. 5) e n. 6), 22, 23, commi 1 e 3, e 25, comma 2 della legge n. 298 del 1974;
b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395#art-20