Art. 15
Riconoscimento reciproco di atti in materia di capacità finanziaria
In vigore dal 27 feb 2002
Riconoscimento reciproco di atti
in materia di capacità finanziaria
1. Per gli effetti dell', è dato riconoscimento:
a) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti da imprese autorizzate all'esercizio del credito, ovvero da altri soggetti designati a tale rilascio, dallo Stato dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, in cui il soggetto in capo al quale il requisito della capacità finanziaria deve sussistere è stabilito;
b) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, dalla competente autorità amministrativa dello Stato di cui alla lettera a).
2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati nel rispetto dell', commi 1 e 2.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifia hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395#art-15