Art. 15

Riconoscimento reciproco di atti in materia di capacità finanziaria

In vigore dal 27 feb 2002
Riconoscimento reciproco di atti in materia di capacità finanziaria 1. Per gli effetti dell', è dato riconoscimento: a) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti da imprese autorizzate all'esercizio del credito, ovvero da altri soggetti designati a tale rilascio, dallo Stato dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, in cui il soggetto in capo al quale il requisito della capacità finanziaria deve sussistere è stabilito; b) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, dalla competente autorità amministrativa dello Stato di cui alla lettera a). 2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati nel rispetto dell', commi 1 e 2.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifia hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395#art-15

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