Art. 6

Requisito della capacità finanziaria

In vigore dal 27 feb 2002
1. Per le imprese di cui all', commi 2 e 3, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a: a) cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada; b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare. 2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacità finanziaria l'autorità competente di cui all', comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio. 3. La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano attività bancaria. I contenuti dell'attestazione e le modalità per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui all'. 4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all'autorità competente di cui all', comma 1, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all', ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395#art-6

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