Art. 2
Esenzioni
In vigore dal 27 feb 2002
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese di cui all', comma 2, che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite può essere ridotto con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione europea, sono individuati i casi nei quali le imprese di cui all', comma 2, effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevità del percorso, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli . In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all' può essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non più di sei mesi.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2001, N. 478.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395#art-2